Il DDL Zan, recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sulla identità di genere e sulla disabilità”, prevede l’inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili.
Si compone di dieci articoli che modificano i delitti contro l’uguaglianza previsti dagli artt. 604 bis e 604 ter c.p., e con i quali alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi si aggiungono gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
Il disegno di legge individua nel 17 maggio la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, per promuovere una più diffusa “cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”.
Al suo art. 1 troviamo le definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.
L’art. 2, interviene sulla rubrica e sui primi due commi dell’art. 604 bis c.p. novellandolo con l’aggiunta alle condotte ivi previste i motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
L’art. 3 modifica, invece, l’art. 604 ter c.p. integrando l’aggravante di discriminazione.
L’art. 4 fa salva la libertà di pensiero e di opinione, sancita dall’art. 21 della Costituzione, purchè non vi sia in concreto il pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
L’art. 5 prevede le sanzioni accessorie in caso di condanna per discriminazione ed ulteriori sanzioni penali.
L’art. 6 considera le persone offese come soggetti vulnerabili.
L’art. 7 istituisce la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.
L’art. 8 arricchisce le competenze dell’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio.
L’art. 9 prevede il finanziamento di politiche per la prevenzione ed il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e alla identità di genere e per il sostegno delle vittime e prevede l’istituzione di un programma per la realizzazione in tutta Italia di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.
L’art. 10 affida all’ISTAT il compito di svolgere indagini al fine di verificare l’applicazione della riforma ed implementare le politiche di contrasto alle discriminazioni previste dal disegno di legge.
Carmela Mazza
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