I commi 2, 3 e 4 dell’art. 595 c.p. prevedono delle circostanze aggravanti speciali a carattere oggettivo, che riguardando le modalità del fatto o le qualità personali dell'offeso e che comportano l’applicazione di pene differenti.
Ai sensi del comma 2, la diffamazione è, innanzitutto, aggravata, qualora l'agente attribuisca alla persona offesa un fatto determinato, ossia un fatto specificamente individuato nelle sue circostanze di tempo o di luogo, oppure nelle sue modalità essenziali, in quanto, nel momento in cui vi è stata attribuzione di un fatto determinato, l’offesa alla reputazione della vittima è maggiormente credibile e, dunque, ha una portata ben più lesiva di un’offesa del tutto generica. L’applicabilità della circostanza aggravante è stata, invece, esclusa quando le attribuzioni ad un soggetto di qualità morali, di attitudini o di inclinazioni negative non siano riferite a comportamenti specifici o azioni concrete del medesimo.
Ai sensi del comma 3, invece, il reato è aggravato nel caso in cui la comunicazione sia realizzata attraverso il mezzo della stampa, con un altro mezzo di pubblicità, oppure con un atto pubblico. La ratio dell’aggravamento di pena risiede nel fatto che tali mezzi di diffusione delle notizie amplificano notevolmente il messaggio diffamatorio. Dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che nel concetto di stampa rientri qualsiasi mezzo di comunicazione che sia in grado di raggiungere una quantità indefinita di persone e, pertanto, i giornali in ogni loro forma divulgativa, anche telematica.
Tuttavia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel 2015, hanno precisato che in tale ambito “non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa”, pur potendo, tuttavia, rientrare nel concetto di “altra pubblicità”. Il reato di diffamazione aggravata può essere, infine, integrato anche dalla condotta di chi invia documenti dal contenuto diffamatorio via fax.
L’ultimo mezzo contemplato dalla circostanza aggravante in oggetto è l’atto pubblico, inteso come il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. Ciò che rileva ai fini dell’aggravante è il solo fatto storico che l’offesa sia contenuta nell’atto e non anche la destinazione tra contenuto certificativo e contenuto valutativo dell’atto pubblico: l’offesa è più grave in quanto è contenuta in un atto pubblico.
La diffamazione risulta, altresì, aggravata, ai sensi del comma 4, qualora l'offesa sia recata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, oppure ad una sua rappresentanza o ad un'Autorità costituita in collegio, poiché si reputa ancora più grave, in questi specifici casi, il vilipendio delle istituzioni. Sussiste l’aggravante se l’offesa è diretta all’intero corpo collegiale, pur non essendo necessario che il fatto attribuito all’organo sia precisato in maniera dettagliata in tutti i suoi particolari, essendo sufficiente che possieda una certa concretezza, ovvero ce non sia talmente vago da equivalere ad un generico addebito.
Carmela Mazza
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Commenti offerti da CComment