Gli elementi costitutivi del reato di diffamazione dal punto di vista oggettivo sono tre: 1) l’assenza dell’offeso, 2) l’offesa della reputazione altrui, 3) la comunicazione a più persone, ossia la divulgazione con qualsiasi mezzo ad almeno due persone del fatto offensivo.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai costante e maggioritario, ha chiarito che “la diffamazione è caratterizzata dalla comunicazione con persone diverse dall’offeso, il quale non è presente al compimento dell’atto lesivo della sua reputazione e non è posto in condizioni di interloquire direttamente con l’offensore”.
Proprio nell’assenza dell’offeso, che impedisce allo stesso di poter replicare immediatamente all’offesa, si ravvisa la maggiore gravità della diffamazione rispetto all’ingiuria (ormai illecito civile, che punisce chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente).
La diffamazione può avvenire o con comunicazione orale alla presenza di terzi ed in assenza della persona offesa o con comunicazione scritta rivolta a persone diverse dalla persona offesa.
Infatti il concetto di presenza dell’offeso, che costituisce la distinzione tra diffamazione ed ingiuria, implica necessariamente la sua presenza fisica e quella degli spettatori o una situazione ad essa equiparabile anche se realizzata con l’aiuto dei moderni mezzi di tecnologici quali ad es. una videoconferenza o una videochiamata.
Pertanto, se l’offesa viene proferita nel corso di una riunione anche a distanza o da remoto a cui partecipano più persone compreso l’offeso, si avrà l’ingiuria; se, invece, la persona offesa non è presente, nonostante si sia collegati via internet, si avranno i presupposti della diffamazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13252 dell’8 aprile 2021 ha, inoltre, chiarito che si configura il reato di diffamazione anche nel caso in cui l’offesa venga posta in essere attraverso l’invio di email diffamatoria ad almeno due persone ed al soggetto offeso, in quanto la ricezione delle offese, attraverso la mail, da parte del soggetto passivo del reato non è contestuale.
Carmela Mazza
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