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Martedì, 06 Giugno 2023

 

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La confisca è una misura di sicurezza e consiste nell’espropriazione forzata e gratuita a favore dello Stato di tutte le cose che costituiscono il prezzo del reato, che sono servite a commettere il reato, di quelle che ne sono il prodotto e il profitto, nonché di quelle che sono di per sè criminose ed è prevista e disciplinata dall’art. 240 del codice penale, e può essere facoltativa o obbligatoria.mika baumeister J5yoGZLdpSI unsplash 1

La confisca facoltativa è decisa dal giudice sulla base di un giudizio di pericolosità che, deve tenere conto dell'effetto induttivo determinato nel colpevole dalla disponibilità della cosa.

Invece a differenza della confisca facoltativa, la confisca è obbligatoria quando la pericolosità è intrinseca alla cosa e quindi il giudice non è chiamato al giudizio.

In tema di confisca per prodotto deve intendersi il risultato, ossia il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; mentre il profitto sarebbe il vantaggio di natura economica ottenuto attraverso la commissione del reato; infine per prezzo deve intendersi il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un soggetto a commettere l’illecito.

Con “provento del reato” si indica tutto ciò che deriva dalla commissione del reato, pertanto, tale espressione ricomprende in sé questi i tre elementi indicati nell’art. 240 c.p., ossia il prodotto, il profitto e il prezzo.

Il legislatore, nel disciplinare nuove misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, dapprima con la legge n. 12 del 2012 e poi con la modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lett.a, del decreto legislativo n. 202 del 2016, ha introdotto, nell’art. 240 c.p., il comma 1 bis.

Tale nuovo comma prevede che “è sempre ordinata la confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter615 quater615 quinquies617 bis617 ter617 quater617 quinquies617 sexies635 bis635 ter635 quater635 quinquies640 ter e 640 quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti”.

Le altre ipotesi di confisca obbligatoria sono previste nel comma 2 dell’art. 240 c.p.

Caso particolare è quello che riguarda la confisca delle somme di denaro di cui il soggetto ha comunque la disponibilità.

A tal proposito bisogna dire che non è possibile acquisire direttamente e, quindi confiscare, quegli importi che vengono depositati nei conti correnti del reo dopo la commissione del reato e che sono riconducibili a proventi leciti, a meno che non venga provato che derivano dal reato e siano, pertanto, proventi illeciti e si dimostri la confusione tra proventi leciti ed illeciti attraverso plurimi accreditamenti senza che ciò consenta di distinguerli in maniera netta e precisa.

Carmela Mazza

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