L'Accesso civico consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013). E’ espressione dei principi di pubblicità e trasparenza e si tratta di un istituto assolutamente innovativo per il nostro ordinamento, correlato all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di pubblicare informazioni e dati sui propri siti istituzionali, riguardo ogni aspetto della propria attività ed organizzazione. Si distinguono l’accesso civico semplice e quello generalizzato.
Il primo consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati. In sostanza, il citato diritto del privato si aggiunge al dovere di pubblicazione.
L’accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare; ciò al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali. Vi sono, tuttavia, alcuni casi in cui l’accesso civico generalizzato può essere rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici attinenti alla sicurezza pubblica, alle relazioni internazionali, alla conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento.
La novitá più rilevante di tale istituto è che tale diritto spetta a chiunque, senza alcuna dimostrazione di uno specifico interesse in merito a tale accesso, a differenza del diritto d'accesso ex art. 22 L. 241/1990, concesso solo a chi abbia "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si richiede l'accesso".
Il nuovo art. 5 non prevede che la richiesta di accesso debba essere motivata.
L' altra novità è che questo "nuovo diritto di accesso" non riguarda solo i documenti, ma anche informazioni o dati, a differenza del diritto d'accesso "tradizionale" che si può esercitare solo su documenti esistenti, e non può comportare la raccolta e l'elaborazione di dati. Un’innovazione, questa, non di poco conto in quanto il diritto d'accesso civico si allarga ad informazioni e dati, anche non ancora trasfusi in un documento, quindi, l'amministrazione avrá un obbligo di "facere" - sempre che, come detto, per essi sia previsto dalla legge un obbligo di pubblicazione.
L’ufficio competente provvederà a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
L’Ente è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o limitazione all’accesso. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione, è possibile presentare ricorso al TAR o al Difensore Civico competente per territorio, anche dopo il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Entrambi si pronunciano entro 30 giorni.
Avv. Donatella Rampello
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