Il nostro codice penale disciplina all’art. 640 c.p. il reato di truffa: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7”. Il nucleo centrale della condotta incriminata è pertanto costituito dall’attività volta a persuadere con l’inganno e questa attività deve tendere a sua volta a determinare l’errore della vittima, cui consegue il danno patrimoniale. Gli elementi caratteristici di questo reato e che consentono di distinguerlo da altre fattispecie sono: l’artificio, che permette di far apparire come vera una situazione che in realtà non esiste, o il raggiro, come quando si afferma il falso e si riesce a convincere un altro della verità delle proprie affermazioni; l’induzione in errore di un soggetto terzo al fine di conseguire un ingiusto profitto patrimoniale; il danno di un’altra persona e il profitto da parte del truffatore. Mentre il danno è sempre di natura patrimoniale, il profitto può essere di tipo patrimoniale, morale o anche affettivo. L'elemento soggettivo del reato di truffa è rappresentato dal dolo generico, diretto o indiretto. Esso, quindi, è rappresentato dalla coscienza e dalla volontà di indurre taluno in errore con artifici o raggiri e, in tal modo, di determinarlo a compiere un atto di disposizione patrimoniale, con altrui danno e profitto ingiusto per il truffatore. Si tratta di un delitto contro il patrimonio procedibile a querela di parte. Il che, in altri termini, vuol dire che la parte lesa, il truffato, deve sporgere denuncia presso le autorità, al fine di poter agire nei confronti del responsabile. I termini per poter agire sono pari a 3 mesi dal compimento dei fatti. Vi sono tuttavia delle ipotesi in cui si procede anche in assenza di una querela di parte e ciò accade nei casi di truffa aggravata. In particolare quando il fatto che integra il reato è commesso danno dello Stato o di un altro ente pubblico; con il pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare; ingenerando nella vittima il timore di un pericolo immaginario; ingenerando nella vittima il convincimento, non vero, di dover eseguire un ordine dell'autorità; approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Avv. Donatella Rampello
Commenti offerti da CComment