Il codice civile disciplina in modo completo la nomina dell'amministratore,considerando l'amministratore l'organo esecutivo del condominio. Il riformulato comma 1 dell'art.1129 c.c., impone l'obbligo di nomina dell'amministratore quando i condomini sono più di otto. La norma non esclude, ovviamente la possibilità di nomina di un amministratore quando i condomini siano otto o meno di otto. L'art.1138 c.c. elenca una serie di disposizioni della disciplina condominiale, ivi comprese quelle concernenti la nomina e la revoca dell'amministratore, la cui inderogabilità è assoluta. La nomina dell'amministratore acquista efficacia nei confronti dei terzi dal momento della relativa deliberazione dell'assemblea nelle forme di cui all'art.1129 c.c. La formale deliberazione di nomina soddisfa le esigenze di certezza e di affidamento avvertite dagli estranei che debbano negoziare con il condominio o agire in giudizio nei suo confronti. L'art. 71 bis delle disp.att. c.c. espone i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio:godimento dei diritti civili; inesisenza di condanne per determinati delitti; mancata sottosposizione a misure di prevenzione definitive; non soggezione a interdizione o inabilitazione; mancata annotazione nell'elenco dei protesti cambiari; conseguimento del diploma di scuola secondaria o di secondo grado, previa frequentazione di un corso di formazione iniziale e svolgimento di attività periodica in materia di amministrazione condominiale. Si può prescindere dal diploma scolastico e dall'obbligo di formazione preventivo e periodico soltanto allorchè si tratti di amministratore nominato tra i condomini.Sono esonerati pure coloro che abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entra in vigore della Legge 220/2012. Per nominare l'amministratore di condominio, occorre convocare l'assemblea dei condomini. La nomina avviene con apposita delibera adottata con il voto favorevole della metà del valore dell'edifico e della maggioranza egli intervenuti. Una volta nominato, l'amministratore dura in carica un anno, tale termine, aggiunge la legge, si intende rinnovato per uguale durata.
Anna Cacciato - Amministratore Condominiale
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