L’emergenza sanitaria in corso da Covid-19 ha impedito e comunque reso estremamente difficoltosa e inopportuna la convocazione delle assemblee condominiali, tenuto conto dei rischi di contagio connessi alla presenza fisica di più persone riunite in uno stesso luogo, ai conseguenti divieti di assembramento,alla difficoltà di garantire nel concreto il rispetto effettivo di tutte le misure di prevenzione. A tutt’oggi, le suindicate criticità non possono dirsi superate a causa della presenza costante ancora oggi del virus nel nostro territorio, ove gli amministratori di condominio vengono sollecitati a convocare assemblee per discutere dell’agevolazione fiscale Superbonus 110%. I vari decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo fino al novembre del 2021 vietavano l'assemblamento delle persone in luoghi pubblici, con sospensione dei convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, raccomandando di svolgere anche le riunioni private con modalità da remoto. Questa è una delle novità che il gestore del condominio e i condomini tutti hanno dovuto valutare e affrontare, con tutte le conseguenze del settore, con valutazioni economiche delle famiglie per la connessione internet, pc, tablet per il collegamento, per la modesta alfabetizzazione digitale, la scelta delle varie piattaforme da utilizzare nonché infine far partecipare a tale innovazione alle fasce di età.
Tale novità ha dovuto fare i conti anche con i vuoti presenti in ogni regolamento condominiale. In un primo momento infatti, in base al testo introdotto dal d.l. n. 104/2020, per la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza era richiesto il consenso di tutti i condomini, a seguito delle modifiche quasi immediatamente apportate dal d.l. n. 125/2020, prevede la possibilità dello svolgimento delle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza, previo consenso della maggioranza dei condomini. Pertanto il consenso della maggioranza è sufficiente per consentire all'amministratore di organizzare la riunione in modalità telematica. La norma infatti non fa alcun riferimento ai millesimi di proprietà ma basta la maggioranza delle teste.Il consenso alla videoconferenza deve essere espresso dal singolo condomino, ma sul punto nulla dispone la norma anche se è bene, nel rispetto della prassi che vige in ambito condominiale, comunicarlo all'amministratore in forma scritta, preferibilmente a mezzo raccomandata o pec o mail autorizzata.Nulla cambia per quanto rigurada l'avviso di convocazione di assemblea telematica, la particolarità sta nel fatto che anziché introdurre il luogo dello svolgimento dell'assemblea viene indicata la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione. Dell'assemblea condominiale svoltasi in videoconferenza deve essere fatto apposito verbale.
Amministratore
Amministrahouse di Anna Cacciato
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