Gli oneri condominiali rappresentano un esborso significativo a cui i condomini non possono sottrarsi. Al pagamento degli oneri condominiali spettano al proprietario, infatti ciascun proprietario deve partecipare alle spese per la conservazione dei beni comuni. L’amministratore di condominio può esigere il pagamento degli oneri dal titolare del diritto di proprietà. Tuttavia, accade spesso che un immobile sia concesso in locazione o in comodato o sia pignorato, o ancora, in caso di separazione, sia assegnato al coniuge non proprietario. L'amministratore di condominio dovrà ripartire le spese in base al titolo del condomino. Gli oneri condominiali rigurdano le spese condominiali ed hanno ad oggetto la manutenzione dei beni comuni, per mantenerli efficienti e funzionanti, in relazione all’uso per i quali sono impiegati. Esistono varie tipologie di esborsio spese e sono le spese ordinarie e straordinarie, di godimento, urgenti, gravose e voluttuarie.Le spese ordinarie riguardano la gestione, manutenzione e funzionamento dei beni comuni. Si tratta di spese periodiche (annuali). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano ordinarie le spese relative a: pulizia delle scale,illuminazione dei beni comuni,revisione annuale degli impianti condominiali (come caldaia o ascensore), riparazioni generiche (come la sostituzione delle lampadine o delle serrature),assicurazione del condominio,compenso dell’amministratore, costi di gestione (le raccomandate per l’invio delle convocazioni, le spese di cancelleria et cetera).Le spese straordinarie riguardano la manutenzione straordinaria dei beni comuni e la ristrutturazione. Sono esborsi che superano per importanza e entità le somme solitamente impiegate nella manutenzione del palazzo. A titolo di esempio, si considerano straordinarie le spese: necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte,la sostituzione delle travi,il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 c. 2 c.c.);il rifacimento di un impianto,il rifacimento della facciata,l’adeguamento dell’ascensore alle norme di sicurezza,la sostituzione della caldaia,le spese per le innovazioni.L’obbligo di pagamento degli oneri condominiali relativi ai beni comuni sorge con la delibera di approvazione delle spese.
Amministratore Condominiale
Anna M.T. Cacciato
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